Focus Fiscale
Il Welfare Aziendale non ha una definizione normativa specifica né una disciplina organica, bensì riferimenti di legge molteplici.
- Unilaterale: su iniziativa del datore di lavoro con deducibilità delle spese nel limite del 5 per mille delle spese per il personale
- Bilaterale: su accordi sindacali con deduzione totale
- Le erogazioni in natura al dipendente concorrono alla formazione del reddito, ma alcune deroghe permettono la non assoggettabilità fiscale e previdenziale. A titolo dimostrativo ecco alcuni esempi:
– Contributi assicurativi e previdenziali versati dal datore di lavoro in casse con specifici requisiti nel limite annuo rispettivamente di € 3.615,20 e di € 5.164,57
– Vitto e buoni pasto nel limite giornaliero di € 5,29 o € 7,00 (se in formato elettronico)
– Opere e servizi se aventi finalità educative, istruttive, ricreative, assistenziali, sanitarie di culto (ad es. corsi di formazione, viaggi, prestazioni ambulatoriali, spese scolastiche…)
– Trasporto collettivo
- Onde evitare favoritismi ad personam il legislatore ha previsto la defiscalizzazione solo se la distribuzione dei benefit è rivolta alla generalità del personale o a categorie omogenee di esso nonchè per i famigliari.
- Categorie omogenee possono essere stabilite secondo il livello contrattuale, l’anzianità, l’inquadramento, la tipologia di mansione, il reparto/sede etc…
- Eliminazione del vincolo della volontarietà
- Superamento del limite di deducibilità del 5 per mille attraverso la possibilità di gestire il welfare anche con la contrattazione di secondo livello
- I famigliari non devono necessariamente essere fiscalmente a carico
- Realizzazione del piano di anno in anno
- La conversione del premio aziendale in servizi di welfare deve essere espressa da un accordo aziendale e su libera opzione del lavoratore.
- Il premio deve essere obbligatoriamente legato a un reale e misurabile miglioramento di performance e/o produttività al fine premiare il merito e non solamente retribuire la prestazione.
- Il limite del premio è di € 3.000 per lavoratori con reddito complessivo non superiore a € 80.000
- Tale scelta risulta essere conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e sia rispetto alla tassazione ordinaria che rispetto quella sostitutiva (IRPEF 10%)
- È richiesta l’intestazione all’effettivo fruitore
- Possono dar luogo solamente all’erogazione di un bene o di un servizio
- Il voucher cumulativo, che consente la fruizione di una somma di beni e servizi, ha un limite annuo massimo di € 258,23. In caso contrario concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente.
- Art. 100 del TUIR
- Legge di Stabilità del 2016
- Art. 51 del TUIR
- Art. 6 del D Lgs 314/1997
- Risoluzione n.3/E/2002 Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 129/E/2004 Agenzia delle Entrate
- Art. 2095 del Codice Civile
- Circolare n. 3/E/1997 Ministero delle Finanze
- Risoluzione n. 188/E/1998 Ministero delle Finanze
- Art. 433 del Codice Civile
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