Focus Fiscale

Il Welfare Aziendale non ha una definizione normativa specifica né una disciplina organica, bensì riferimenti di legge molteplici.

  • Unilaterale: su iniziativa del datore di lavoro con deducibilità delle spese nel limite del 5 per mille delle spese per il personale
  • Bilaterale: su accordi sindacali con deduzione totale
  • Le erogazioni in natura al dipendente concorrono alla formazione del reddito, ma alcune deroghe permettono la non assoggettabilità fiscale e previdenziale. A titolo dimostrativo ecco alcuni esempi:
     – Contributi assicurativi e previdenziali versati dal datore di lavoro in casse con specifici requisiti nel limite annuo rispettivamente di € 3.615,20 e di € 5.164,57
     – Vitto e buoni pasto nel limite giornaliero di € 5,29 o € 7,00 (se in formato elettronico)
      – Opere e servizi se aventi finalità educative, istruttive, ricreative, assistenziali, sanitarie di culto (ad es. corsi di formazione, viaggi, prestazioni ambulatoriali, spese scolastiche…)
     – Trasporto collettivo
  • Onde evitare favoritismi ad personam il legislatore ha previsto la defiscalizzazione solo se la distribuzione dei benefit è rivolta alla generalità del personale o a categorie omogenee di esso nonchè per i famigliari.
  • Categorie omogenee possono essere stabilite secondo il livello contrattuale, l’anzianità, l’inquadramento, la tipologia di mansione, il reparto/sede etc…

     

  • Eliminazione del vincolo della volontarietà
  • Superamento del limite di deducibilità del 5 per mille attraverso la possibilità di gestire il welfare anche con la contrattazione di secondo livello
  • I famigliari non devono necessariamente essere fiscalmente a carico
  • Realizzazione del piano di anno in anno

     

  • La conversione del premio aziendale in servizi di welfare deve essere espressa da un accordo aziendale e su libera opzione del lavoratore.
  • Il premio deve essere obbligatoriamente legato a un reale e misurabile miglioramento di performance e/o produttività al fine premiare il merito e non solamente retribuire la prestazione.
  • Il limite del premio è di € 3.000 per lavoratori con reddito complessivo non superiore a € 80.000
  • Tale scelta risulta essere conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro e sia rispetto alla tassazione ordinaria che rispetto quella sostitutiva (IRPEF 10%)

     

  • È richiesta l’intestazione all’effettivo fruitore
  • Possono dar luogo solamente all’erogazione di un bene o di un servizio
  • Il voucher cumulativo, che consente la fruizione di una somma di beni e servizi, ha un limite annuo massimo di € 258,23. In caso contrario concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente.

     

  • Art. 100 del TUIR
  • Legge di Stabilità del 2016
  • Art. 51 del TUIR
  • Art. 6 del D Lgs 314/1997
  • Risoluzione n.3/E/2002 Agenzia delle Entrate
  • Risoluzione n. 129/E/2004 Agenzia delle Entrate
  • Art. 2095 del Codice Civile
  • Circolare n. 3/E/1997 Ministero delle Finanze
  • Risoluzione n. 188/E/1998 Ministero delle Finanze
  • Art. 433 del Codice Civile

     

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